Art. 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito
dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree
dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime
d'aiuto.
2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la
seguente: «riprende».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga
nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la
superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a
seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del
ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo
utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea,
proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo,
le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito
delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.
4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta »
e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»;
b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» e'
sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.».
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo:« Per le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale per
tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di
strada, di traffico e di pavimentazione».
6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.».
7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo
della propria rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a
tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare
e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o
simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di
nuova costruzione».
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,
recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si
prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti
casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti
abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative
giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla
presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui
alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci.
Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano
di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I
valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece,
devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle
24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100
kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o
specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della
verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore
di attenzione e dell'obiettivo di qualita' si potra' anche fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e
storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da
adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche
norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica
attraverso stima previsionale del valore di attenzione e
dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto
legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano
conto della variabilita' temporale dell'emissione degli impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate. Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di
assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute nelle medesime Linee
Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le
ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla
elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del
presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad
aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione.
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto
dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003,
recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani
di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente
competenti.